Non è tutto oro quello che luccica...

05.11.2018

Quali sono le differenze tra un Banco Metalli e un Compro Oro? E quali sono i requisiti deontologici per la vendita e l'acquisto del metallo più prezioso al mondo?


"La differenza è sostanziale - afferma Maurizio Spoldi, CEO di Diamond Service Company - un Banco Metalli può offrire i propri servizi a privati ed operatori del settore ed è autorizzato a fondere il metallo e commercializzarne direttamente il risultato, ovvero l'oro puro 999,9. I Compro Oro lavorano solo con i privati e non sono autorizzati a trattare l'oro da investimento. Al di là delle leggi, la questione è etica. La nostra società è un Banco Metalli, iscritta nell'elenco degli Operatori Professionali in Oro con numero 5007950, ma ha provveduto anche all'iscrizione nel Registro OAM, perché riteniamo che operare nel rispetto di tutte le normative vigenti tuteli e garantisca clienti finali ed operatori".


Un Banco Metalli è una società iscritta nell'elenco degli operatori professionali in oro della Banca d'Italia che autorizza, dopo un'accurata verifica, ad esercitarne in via professionale il commercio dell'oro da investimento. L'autorizzazione viene concessa solo ai soggetti giuridici che rispettano e sono in possesso di specifici requisiti, come, tra gli altri, il "possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109 e 16, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385".


L'attività prevalente di un Compro Oro è quella di acquistare e rivendere ai banchi metalli oggetti di oreficeria e argenteria usata provenienti da enti privati. Ed è per questo che il 3 ottobre è entrato in vigore l'obbligo di iscrizione al Registro degli operatori Compro oro, previsto dal Decreto Legislativo n. 92 del 25 maggio 2017. Obiettivo della norma: contrastare l'elevata esposizione del settore ai rischi di riciclaggio di denaro e reimpiego dei beni di provenienza illecita. E non solo: considerata la rapida ed ampia diffusione del fenomeno dei «compro oro» nell'ultimo decennio, il legislatore ha ritenuto necessario emanare una legge con cui vengono definiti gli obblighi cui gli operatori compro oro devono attenersi per esercitare la loro attività.
L'iscrizione al Registro degli operatori compro oro, istituito presso l'Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM) è infatti obbligatoria per tutti gli operatori commerciali che esercitino la compravendita e la permuta di oggetti preziosi usati, a prescindere dalla denominazione o dallo svolgimento in via primaria di altre attività commerciali.


Che cosa cambierà con il l'obbligatorietà di iscrizione al Registro OAM? Innanzitutto, sarà possibile contrastare sia le attività criminali sia i rischi di riciclaggio riconducibili alle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi che non sono svolte in modo trasparente e lecito. Gli operatori professionali iscritti al Registro saranno costantemente monitorati e le informazioni sia sulle persone che sulle transazioni saranno disponibili tempestivamente per le autorità amministrative e giudiziarie, dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno alle altre amministrazioni interessate.